Il controllo delle acque adibite alla balneazione è effettuato applicando il D.lgs 116/2008 relativo alla qualità delle acque di balneazione, dove sono stabiliti i requisiti che devono presentare le acque del mare, dei laghi e dei fiumi per essere idonee alla balneazione senza rischio per la salute dei bagnanti.
Nel D.lgs 116/2008 sono individuati valori limite di alcuni inquinanti microbiologici, superati i quali la balneazione è interdetta.
Nello stesso decreto è anche disposto che siano svolti, durante la stagione balneare e con frequenza mensile, prelievi di campioni per analisi in punti individuati dalla Regione competente per territorio.
L'individuazione delle zone idonee alla balneazione, che deve essere effettuata prima dell'inizio della stagione balneare, è compito della Regione ed è basata sugli esiti dei controlli svolti, nelle stagioni balneari precedenti, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
In base alle zone individuate come idonee dalla Regione, i Sindaci competenti provvedono, prima dell'inizio della stagione balneare, ad individuare le zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, vietandole a tale uso. Queste zone non idonee o vietate sono quelle soggette a divieto balneare imposto all'inizio dell'anno per tutta la stagione balneare.
Nella sezione "Controlli" è possibile consultare i risultati analitici della stagione balneare in corso e degli anni precedenti.