Dm 26 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale dell'area industriale della Val Basento)
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
Decreto 26 febbraio 2003
(SO n. 83 alla Gazzetta
ufficiale 27 maggio 2003 n. 121)
Perimetrazione del sito di interesse nazionale dell'area industriale della Val Basento
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/Cee
sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
Visto in
particolare l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che
disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi
interventi in campo ambientale" ed in particolare l'articolo 1, commi 3 e 4, che
prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco
di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli
ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro
dell'ambiente sentiti i Comuni interessati;
Visto il decreto ministeriate 25
ottobre 1999, n. 471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni";
Visto il decreto
legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto
2001, n. 317 recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del
Governo";
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale";
Visto l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che aggiunge all'articolo 1, comma 4, della
legge n. 426 del 1998 nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui
quello di "Area Industriale della Val Basento";
Vista la nota del 6 settembre
2002 prot. /RIBO/DI/B indirizzata alla Regione Basilicata ed all'ARPA della
Regione Basilicata con la quale vengono indicati alcuni criteri per
l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di
fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del
sito "Area Industriale della Val Basento" nonché una cartografia delle aree di
interesse a scala adeguata;
Vista la nota del 3 ottobre 2002 prot. n.
20899/75B con la quale la Regione Basilicata trasmette la scheda tecnica
concernente le aree da inserire nella perimetrazione del sito di interesse
nazionale ricadenti nei Comuni di Ferrandina e Pisticci;
Vista la nota del 4
ottobre 2002 prot. n. 9226/RIBO/DI/P/B indirizzata ai Comuni di Pisticci e di
Ferrandina nella quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione
delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi
conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Area
industriale della Val Basento";
Viste le note del 13 dicembre 2002
prot.26884/75B con le quali la Regione Basilicata trasmette al Servizio RIBO del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato cartaceo e su
supporto informatico, la cartografia che individua una nuova perimetrazione,
definita d'intesa con i Comuni interessati, del sito di interesse nazionale "Area Industriale della Val Basento", che ricomprende le aree potenzialmente
inquinate di pertinenza dei Comuni di Ferrandina e Pisticci già individuate
nella nota del 3 ottobre 2002 prot. 20899/75B nonché aree potenzialmente
inquinate ricadenti nel territorio dei Comuni di Grottole, Miglionico, Pomarico
e Salandra;
Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate
attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di
inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro
definitivo;
Decreta
Articolo 1
Le aree da sottoporre ad interventi di
caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino
ambientale e ad attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del
perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:120.000, allegata al
presente decreto.
La cartografia ufficiale è conservata in originale presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme
presso la Regione Basilicata.
L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo
di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare
inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non
sono state individuate con il presente decreto.
La perimetrazione potrà
essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile
situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti
analitici e/o interventi di bonifica.
Articolo 2
Il presente decreto, con l'allegato,
sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
26 febbraio 2003
Allegato (116 K)