Legge 31 luglio 2002, n. 179 (Collegato ambientale alla Finanziaria 2002)
Legge 31 luglio 2002, n. 179
(Gazzetta ufficiale 13 agosto 2002 n.
189)
Disposizioni in materia ambientale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2002.
Articolo 2
Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per
la tutela dell'ambiente
1. Il Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A
allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto
all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il
ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di
personale.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione,
all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
3. Per la
copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2002.
Articolo 3
Provvidenze per il controllo delle emissioni
inquinanti
1. Per la promozione e la valutazione di misure e di
programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia
elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e
dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa nel limite massimo di
1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno
2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla
promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che
incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto
pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare
nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.
Articolo 4
Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel
Comune di Prato
1. Per la realizzazione di un programma di interventi
rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl)
dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto
pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di ulteriori
interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente
e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del Comune
di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 5
Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli
strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente
1.
Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di
valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e
degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di
certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori
ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di
compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di
realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra
quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori
ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per
il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000
euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
c) le attività di
studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani
e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e
allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica
dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative
alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi
geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206,
e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari,
di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194,
e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle
attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite
convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università,
istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati
opportunamente qualificati.
Articolo 6
Programma strategico di comunicazione ambientale
1.
Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di
sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai
problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle
risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio
finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario
2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i
seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e
in modo continuativo diprogrammi di educazione ambientale, sia a livello
nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo
con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento
funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese,
convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni
produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali,
con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette,
agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado,
università,organizzazioni di volontariato, imprese e organi
internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su
problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione
ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la
realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi,
i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative,
compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e
gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie
e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di
siti Internet.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la
comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è
istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un
comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il
funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a
decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad
essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al
comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 7
Norme in materia di inquinamento acustico
1.
All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e
successive modificazioni, le parole: "e nei pubblici esercizi" sono
soppresse.
Articolo 8
Funzionamento delle aree marine protette
1. I
soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse
umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento
essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e
l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine
protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle
risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai
soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle
risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette
di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non
possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori
provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel
rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità
che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
5. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde
degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori
ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e
contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle
aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui
ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7.
Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla
pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento
di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può
essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti
dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di
euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Articolo 9
Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola
1. Al
secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero
dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione
Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono
sostituite dalle seguenti: "e affidati in gestione, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, sentiti la Regione e gli Enti locali
territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o
associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro".
Articolo 10
Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso
1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e
valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai
sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da
strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi
d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di
esemplari della specie lontra (Lutra lutra), comprese eventuali reintroduzioni,
è destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dal comma 1
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 11
Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello
Stelvio
1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è
esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo
forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna Provincia
autonoma.
Articolo 12
Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la Regione e gli Enti
locali interessati, è istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'istituzione e il
funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di
500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Articolo 13
Interventi nel settore della manutenzione idraulica e
forestale in Calabria
1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle
risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1
della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-bis del
decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1984, n. 442, è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che
non abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e
2004.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle
disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del 1993.
Articolo 14
Disposizioni in materia di siti inquinati
1.
All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le
seguenti:
"p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative
discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara
Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo
chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale
vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies)
area industriale della Val Basento".
Articolo 15
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze
lesive
1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549,
l'ultimo periodo è soppresso.
Articolo 16
Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico
1.
Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con le Regioni o gli Enti locali interessati, definisce ed attiva
programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree
medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine
possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850,
nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Articolo 17
Bonifica del sito di Portovesme
1. Al fine di
accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di
Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle
popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la
spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 18
Attuazione degli interventi nelle aree da
bonificare
1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da
porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468,
individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo
presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare
le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali
interessate. L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo
periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida
con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del
proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano
avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli
interventi di bonifica. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica,
i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti
indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale
assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e
4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario
dell'investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui
al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con
i Ministri dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile,
delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i
Presidenti delle Giunte regionali, delle Province e con i Sindaci dei Comuni
territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione
del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di
programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione
delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di
bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di
valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo
urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario dell'investimento,
secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al
soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e
riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto
affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in
concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di
sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo
sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile
dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da
bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario
delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali
interessate.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture
e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con
particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1
e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità
di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
6.
Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente
disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato
l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla
partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente
articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo
quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle
stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree,
qualora detti accordi siano finanziati e comprendano interventi di risanamento
delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le
procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con
un piano generale del sito individuato ai sensi del presente
articolo.
8. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate
dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni.
9. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato
e degli enti territoriali competenti.
10. Le Regioni possono adottare
per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente
articolo.
Articolo 19
Nuove norme per la costruzione, l'installazione e
l'esercizio di serbatoi interrati
1. Al fine di prevenire l'inquinamento
del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di
sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e
per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro
cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi
esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza
dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della
normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate
salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 20
Istituzione del Reparto ambientale marino
1. Al fine
di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di
difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM)
del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
Articolo 21
Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia
costiera
1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera,
nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di
terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta
o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità
competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la
Regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da
fondali marini, la Regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della
predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della
pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Articolo 22
Siti minerari abbandonati
1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari
abbandonati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno
2002.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 23
Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7,
comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela
ambientale";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la
seguente:
"c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle
cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito
distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di
animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive
modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;";
c) all'articolo 12,
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo
di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95";
d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31 marzo 2002" sono
soppresse e dopo le parole: "sentito il Ministro per gli affari regionali,
adottano" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del suddetto decreto,";
e) all'articolo 21, il comma 7 è
sostituito dal seguente:
"7. La privativa di cui al comma 1 non si applica
alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1
gennaio 2003";
f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
"17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli
articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
g) all'articolo 38, comma 2,
dopo le parole: "di imballaggi" sono soppresse le seguenti: "primari e degli
altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il
gestore del servizio medesimo";
h) all'articolo 39, comma 2, la parola:
"primari" è soppressa;
i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole:
"primari, o comunque" sono soppresse;
l) all'allegato A le parole: "16 01 03
pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori
uso".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è
autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal
comma 1, lettera l).
Articolo 24
Smaltimento dei rifiuti sanitari
1. Con regolamento
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono
disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di
semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento
stesso.
Articolo 25
Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "entro tre anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2003".
2. Al comma 3 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici provenienti
dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati
mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa
in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da
parte dell'ente gestore".
Articolo 26
Disposizioni relative a Venezia e Chioggia
1. Il
comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al
comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende
turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto,
gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai
Comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi,
possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al
comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente
comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che
abbiano presentato ai Comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di
adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle
acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo
passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce
del ramo di Goro del fiume Po".
Articolo 27
Piano straordinario di telerilevamento
1. Per
consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio
idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è
autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della
difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la
realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta
precisione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla
tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 28
Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.
36
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai
sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono
a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico
integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano
d'ambito".
Articolo 29
Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183
1.
All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le
parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono
sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio,";
b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le
diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra
l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente
connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne
verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti".
2.
All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del
Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) al
comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio:"; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole:
"rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono
soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono
inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
d) la rubrica è
sostituita dalla seguente: "Competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio".
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18
maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal
predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai
sottosegretari delegati; dai Presidenti delle Giunte regionali delle Regioni il
cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli
stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa
con voto consultivo".
4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18
maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
"5. Il comitato tecnico è
organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del
piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è
presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da
funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel
comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato
tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da
esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante
del Dipartimento della protezione civile".
Articolo 30
Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n.
388
1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è
sostituito dal seguente:
"17. Le imprese provvedono a comunicare entro un
mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi
del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003,
con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento
degli investimenti ambientali di cui al presente comma".
Articolo 31
Fondo per le imprese interessate da emergenze
ambientali
1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di
emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate,
in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è
istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio
decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti
contributi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 32
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato
in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 2002
Tabella A
(articolo 2, comma 1)
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO
DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
Grado/ruolo Unità Generale di Brigata 1 Colonnello 1 Tenente Colonnello 1 Maggiore 1 Capitano 3 Tenente/Sottotenente 19 Ispettore 127 Sovrintendente 39 Appuntato e Carabiniere 37 Totale 229