Attività di messa in sicurezza in urgenza

Gli interventi di messa in sicurezza di urgenza sono mirati alla rimozione delle fonti inquinanti primarie e secondarie, ad evitare la diffusione dei contaminati dal sito verso zone non inquinate, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente.

Gli interventi di messa in sicurezza di urgenza devono essere attuati tempestivamente a seguito di incidenti o all'individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute umana, al fine di rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l'uomo e l'ambiente circostante.

Di seguito vengono riportate le principali tipologie di interventi indicate all'allegato 3 del D.lgs 152/2006 parte IV titolo V:

Nella messa in sicurezza d'urgenza rientrano tuttavia interventi, diversi dai precedenti, mirati alla rimozione delle fonti secondarie di contaminazione come l'asportazione di terreni fortemente contaminati. In questo caso gli interventi attuati possono essere sostitutivi degli interventi di bonifica, qualora si dimostri che tramite gli interventi effettuati non sussista più il superamento delle CSC.

Da un punto di vista pratico le attività di messa in sicurezza di urgenza vanno in deroga a qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla osta eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività inerenti l'intervento, mentre per quanto riguarda la gestione amministrativa, la loro efficacia deve essere comunque certificata dalla Provincia in quanto si tratta di veri e propri interventi di bonifica eseguiti con carattere di urgenza.

La certificazione viene rilasciata ai sensi dell'Allegato 4 al titolo V della parte IV del Dlgs 152/06 ( notifica di ultimazione interventi per richiesta di certificazione da parte delle autorità competenti), a seguito della presentazione di un unico progetto con la descrizione degli interventi effettuati.