Elementi di dettaglio procedurale rivolti ai soggetti interessati

L'iter amministrativo dei procedimenti di bonifica è dettato dall'art. 242 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

La Regione Lazio ha provveduto successivamente a fornire indicazioni operative attraverso le linee guida approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione 451/08.

Le LGR hanno lo scopo di uniformare le modalità applicative dei procedimenti così come gli stessi vengono condotti dalle amministrazioni competenti o delegate e definiscono il tipo di supporto tecnico che l'ARPA Lazio fornisce agli enti amministrativi (Regione, Comune e Provincia) e le modalità con cui tale supporto viene richiesto/attivato.

Come noto a seguito di un evento origine di presunta contaminazione, il responsabile dell'inquinamento né da immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ARPA competente per il territorio e al Prefetto, secondo lo schema dell'Allegato A1 della Dgr Lazio 451/08, mettendo in opera le necessarie misure di prevenzione.

Le pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuino siti nei quali accertino superamenti delle CSC ne danno comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'ARPA in base allo schema riportato nell'Allegato A1 ter della Dgr Lazio 451/08.

Nel caso in cui si verifichino condizioni di emergenza (casi elencati nell'art. 240 lett. del Dlgs 152/06) il responsabile attua contestualmente alle misure di prevenzione le misure di messa in sicurezza di emergenza, con lo scopo di rimuovere solo ed esclusivamente la sorgente di contaminazione primaria.

Attuati gli interventi sopraccitati, il responsabile svolge un'indagine preliminare nelle zone interessate dalla contaminazione, sui parametri ritenuti oggetto dell'inquinamento, e nel caso in cui accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino dell'area contaminata, dandone notizia agli enti competenti con un'apposita autocertificazione, redatta secondo lo schema dell'Allegato A2 della Dgr Lazio 451/08.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni.

In relazione a quanto previsto dalla normativa e sopra illustrato, si sottolinea che l'esecuzione di interventi definiti dal soggetto responsabile come di "messa in sicurezza d'emergenza" al di fuori dei casi consentiti, è inquadrabile come un avvio delle attività di bonifica vere e proprie.

In tal caso anche se l'intervento in questione si dimostrasse risolutivo portando a contenere i valori di contaminazione riscontarti entro le CSC, non sarà accettabile la chiusura del procedimento con la sola autocertificazione.

In questo senso il responsabile della contaminazione che volesse avvalersi della facoltà di autocertificazione dovrà dichiarare e dimostrare la sussistenza delle "condizioni di emergenza" previste alla lettera t) dell'art. 240 del DLgs.152/06 ovvero:

Procedura ordinaria

Qualora l'indagine preliminare, accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche di un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento né da immediata notizia al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ARPA competente per il territorio e al Prefetto con una comunicazione redatta secondo lo schema dell'Allegato A1bis della Dgr Lazio 451/08, con la descrizione delle misure di prevenzione e delle eventuali misure di MISE adottate o che si intendono adottare.

Nei 30 giorni successivi, il responsabile presenta alle predette Amministrazioni, il piano di caratterizzazione del sito, accompagnato dalla scheda anagrafica di cui all'Allegato A3, ed alla scheda informativa di cui all'Allegato A3 bis compilata nelle Sezioni A e B parte I della Dgr Lazio 451/08.

Il Comune, acquisita la documentazione, convoca entro i 30 giorni successivi la conferenza dei servizi a seguito delle quale può richiedere integrazioni o autorizzare il piano.

I risultati del piano di caratterizzazione, permetteranno l'applicazione della procedura relativa all'analisi del rischio sito specifica, per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta agli enti competenti la documentazione tecnica relativa all'analisi di rischio sito specifica, accompagnata dalle risultanze del piano di caratterizzazione, dalla scheda anagrafica aggiornata di cui all'Allegato A3, nonché dalla scheda informativa di cui all'Allegato A3 compilata nelle sezioni A, B e C della Dgr Lazio 451/08.

Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione il Comune convoca la conferenza dei servizi, ed a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile (cui è dato un preavviso di almeno 20 giorni) approva il documento di analisi di rischio.

Nel caso in cui gli esiti dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi di rischio dichiara concluso positivamente il procedimento, riservandosi la possibilità di prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito, per verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata.

A tal fine il soggetto responsabile entro 60 giorni dall'approvazione di cui sopra, invia ai predetti enti un piano di monitoraggio, nel quale sono individuati:

Il Comune, sentita la Provincia, che a sua volta è coadiuvata dall'ARPA territorialmente competente, approva il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ARPA territorialmente competente e al Prefetto, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle CSR, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica.

Nel caso in cui gli esiti dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori delle CSR, il soggetto responsabile sottopone agli enti preposti, nei successivi 6 mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente (e ove necessario le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale), accompagnato dalla scheda anagrafica aggiornata di cui all'Allegato A3 e dalla scheda informativa di cui all'Allegato A3 bis compilata in tutte le sezioni della Dgr Lazio 451/08.

Procedura semplificata

Il principio che guida lo sviluppo della procedura semplificata si basa sulla semplificazione delle procedure amministrative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC, laddove si abbia a che fare con siti di ridotte dimensioni (ad esempio la rete di distribuzione carburanti), oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore ai 1000 m².

Qualora, a seguito dell'attuazione delle misure di prevenzione e delle indagini preliminari nell'area interessata dall'evento non ci sia stato il superamento delle CSC, il responsabile dell'inquinamento provvederà ad inviare agli stessi enti l'autocertificazione, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato A2 bis della Dgr Lazio 451/08.

Al contrario, nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile ne da immediata notizia al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ARPA competente per il territorio e al Prefetto con una comunicazione redatta secondo lo schema dell'Allegato A1bis della Dgr Lazio 451/08, specificando le caratteristiche di ridotte dimensioni del sito, con la descrizione delle misure di prevenzione e delle eventuali misure di MISE adottate o che si intendono adottare.

Caso 1

Qualora gli interventi di Messa in sicurezza di Emergenza riportino i valori al di sotto delle CSC (fermo restando quanto stabilito per l'attuabilità degli interventi di MISE descritti nel paragrafo 5) la documentazione riguardante i siti di ridotte dimensioni oggetto di procedura semplificata sarà aggiornata entro 30 giorni da una Relazione Tecnica descrittiva degli interventi effettuati e da una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A2 bis della Dgr Lazio 451/08, con conseguente annullamento della comunicazione.

Caso 2

Qualora gli interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza non riescano a ricondurre i valori delle concentrazioni delle sostanze contaminanti al di sotto delle CSC, sono necessari gli interventi di bonifica, a questo punto il soggetto responsabile può scegliere due percorsi alternativi:

In entrambi i casi verrà presentato alle autorità competenti un unico progetto di bonifica che comprenderà:

Il progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.

Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle autorità competenti entro 60 giorni di un unico progetto di bonifica che comprenderà:

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.