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Procedure di appalto verde

Come riconoscere beni e servizi "verdi"
Per poter selezionare un prodotto/servizio a minore impatto ambientale è necessario inserire nei bandi di gara delle specifiche tecniche che tengano conto delle migliori prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi. L’elaborazione delle specifiche tecniche non richiede necessariamente studi approfonditi ma, molto più semplicemente, può prendere come riferimento i criteri ambientali già utilizzati da altri enti locali o già stabiliti dai marchi ambientali.

I criteri ecologici da introdurre nei capitolati delle forniture pubbliche possono essere tratti da:
  • Appositi studi dell’analisi del ciclo di vita di prodotti e servizi
  • Tavoli tecnici organizzati da un ente
  • Marchi ecologici riconosciuti (Ecolabel o marchi nazionali come Blue Angel, Nordic Swan ecc.)

I marchi ecologici sono delle etichette che vengono assegnate ad un prodotto o servizio in grado di soddisfare determinati requisiti ambientali. Il marchio comunitario attestante la qualità ecologica dei prodotti è l'Ecolabel.

L’utilizzo di criteri ecologici che fanno riferimento ai marchi ecologici dovrebbe essere garanzia per l’ente sia della validità del criterio ecologico dal punto di vista scientifico che della possibilità di richiedere al produttore dei mezzi di prova di conformità del prodotto/servizio con il criterio richiesto.

I criteri contenuti nei diversi sistemi di etichettatura ambientale esistenti indicano le proprietà che il prodotto deve rispettare per ottenere un determinato marchio ambientale.

Introduzione dei criteri ecologici nelle procedure di appalto
Una pubblica amministrazione può includere i criteri ecologici nelle proprie procedure d’acquisto seguendo il normale iter procedurale d’acquisto e nel rispetto dei principi fondamentali che regolano gli appalti pubblici, ovvero i principi della non discriminazione e della libera concorrenza. Tale possibilità, già esplicitata dalla Commissione Europea nel 2001 con la Comunicazione interpretativa COM 2001/274 riguardante Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici ha trovato ulteriore conferma nelle più recenti Direttive sugli appalti pubblici (Direttiva 2004/17 che Coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la Direttiva 2004/18 Relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) e nel manuale Buying Green! pubblicato nel 2004.

In pratica, una PA può tenere conto dei criteri ecologici in tutte le fasi della procedura d’acquisto di un bene o servizio.

Al momento della definizione dell’oggetto gli enti aggiudicatori (coloro che decidono l’assegnazione dell’appalto) sono liberi di definire l’oggetto dell’appalto o le definizioni alternative dell’oggetto, anche attraverso il ricorso a varianti, (individuando definizioni alternative dell’oggetto del contratto, come ad esempio, un livello più alto di protezione dell’ambiente o l’uso di uno specifico procedimento di produzione che non era richiesto nella definizione standard) nel modo che essi ritengono meglio rispondente ai requisiti ambientali, purché tale scelta non abbia la conseguenza di limitare l’accesso all’appalto, a scapito di altri stati membri.

Ad esempio si può richiedere una fornitura di "carta riciclata" o di "fotocopiatrici a basso impatto ambientale".

Nella definizione delle specifiche tecniche è possibile:
  • Prescrivere il ricorso a particolari materiali di base o primari, a ridotto impatto sull’ambiente, in modo da rendere il prodotto idoneo all’uso cui è destinato (es. utilizzo di vetro riciclato nella fabbricazione di finestre)
  • Prescrivere un particolare processo di produzione qualora quest’ultimo contribuisca a precisare le caratteristiche del prodotto o del servizio (es. utilizzo di alimenti biologici per le mense scolastiche)
  • Descrivere le caratteristiche tecniche di un prodotto facendo riferimento a marchi ecologici esistenti purché la presenza del marchio non costituisca l’unico mezzo di prova di conformità del prodotto a tali caratteristiche  

Al momento della selezione dei candidati è possibile richiamare considerazioni di carattere ambientale nell’applicazione delle norme attraverso cui giudicare l’idoneità di un candidato ad eseguire l’appalto, in particolare l’ esclusione dalla partecipazione e la capacità tecnica. Nella selezione dei candidati una commissione aggiudicatrice potrebbe anche esigere un'esperienza specifica in materia ambientale o l'adesione ad un sistema di gestione ambientale.

Ad ogni modo, la registrazione ad un sistema di gestione ambientale vale come mezzo di prova della capacità tecnica dei candidati solo se influisce sulla qualità della fornitura o sulla capacità di un’impresa  di realizzare un appalto con criteri ecologici.

Nella descrizione delle modalità di aggiudicazione, scegliendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si può fare riferimento anche a tutti quei costi ambientali che generalmente l’ente sopporta in fase di utilizzo e che incidono sul costo complessivo del prodotto, ovvero:
  • Costi di gestione: acqua, energia, altre risorse utilizzate
  • Costi di manutenzione,  di riciclaggio e smaltimento del prodotto
  • Spese per realizzare risparmi futuri

In questo caso, gli aspetti ambientali vengono considerati come caratteristiche funzionali o estetiche di un prodotto/servizio e possono rappresentare una convenienza economica per l'ente.

Nella descrizione delle condizioni di esecuzione gli enti possono definire clausole contrattuali aventi ad oggetto la protezione dell’ambiente, quali ad esempio:
  • Consegna/imballaggio di merci all’ingrosso anziché per singola unità
  • Recupero o riutilizzo dei materiali di imballaggio e dei prodotti usati da parte del fornitore
  • Consegna di merci in contenitori riutilizzabili
  • Raccolta, ritiro, riciclaggio, riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti durante o dopo l’uso e il consumo di un prodotto
  • Trasporto e consegna di prodotti chimici concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego


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Data: 20 04 2024 - ora: 09:10