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La pianificazione

I piani, programmi e progetti ai quali si applica la VAS
L’ambito di applicazione della VAS comprende tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.

L’art. 3 della Direttiva 42/2001 elenca i settori i cui piani o programmi devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione ambientale: agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Inoltre viene concesso agli Stati membri il potere discrezionale (punto 4 dell’articolo 3) di ampliare l’elenco dei settori a cui devono fare riferimento i piani o programmi da sottoporre a valutazione ambientale, sempre che producano effetti significativi sull’ambiente.

Gli “enti pianificatori” che dovranno adottare una VAS
La Valutazione Ambientale Strategica dovrà essere effettuata da tutti gli enti che elaborano e/o adottano un piano/programma con effetti significativi sull’ambiente a diverse scale: nazionale, regionale o locale.

In pratica dovranno applicare la VAS tutti gli enti pianificatori quali lo Stato, i ministeri, le regioni, le province, gli enti parco, le comunità montane, i comuni.

Chi realizza la VAS di un piano da approvare
Il compito di realizzare la VAS non spetta ad un organismo esterno, che si erge a giudice del piano che si sta approvando, ma spetta allo stesso ente pianificatore, il quale dovrà limitarsi a rispettare le modalità previste dalla Direttiva. Quindi, ad esempio, se un comune sta approvando un piano di mobilità sarà lo stesso comune che, insieme al Piano, deve avviare un contemporaneo iter di valutazione ambientale strategica.

Il processo di valutazione ambientale deve quindi coincidere con l'avvio della  fase preparatoria del piano o del programma e quindi deve essere integrato nelle procedure per l'adozione dei piani e programmi previste dalla normativa vigente.

Il piano dopo la valutazione ambientale strategica
La valutazione di sostenibilità dei piani ha come obiettivo quello di individuare i potenziali impatti prima della loro definitiva elaborazione.

La versione definitiva del piano deve chiarire in quale modo si è tenuto conto della valutazione ambientale e, nella relazione conclusiva, è necessario descrivere chiaramente l’effettivo peso dato ai criteri di sostenibilità nella fase decisionale della pianificazione.

Inoltre il processo di VAS dovrebbe proporre misure di mitigazione atte a evitare, ridurre, riparare o compensare gli impatti dei piani e dei programmi.

Uno dei vantaggi della VAS è proprio quello di poter proporre, agendo nelle fasi “a monte”, un’ampia scelta di misure di mitigazione che possono essere definite attraverso consultazioni con le autorità ambientali o con le parti interessate.

Al decisore, quindi, non solo vengono presentati diversi scenari con le conseguenze ambientali della propria azione ma vengono anche proposte diverse alternative per ridurre gli impatti della propria azione.

Il pianificatore può cosi individuare e scegliere lo scenario migliore e le conseguenti misure di mitigazione da attuare. Sia la descrizione che la scelta delle alternative devono rispondere a quattro domande:
  • Domanda 1: è necessario?
A quale bisogno/domanda risponde il Piano?
  • Domanda 2: come posso rispondere al bisogno?
Ci sono modi o processi che rispondono al bisogno producendo un impatto ambientale ridotto?
  • Domanda 3: dove?
Dove è opportuno localizzare gli interventi?
  • Domanda 4: quando?
In quale periodo realizzare gli interventi previsti e con quale sequenza realizzarli?  

La partecipazione del pubblico nel processo di VAS
Tutto il processo di Valutazione Ambientale Strategica deve essere caratterizzato dalla partecipazione e dalla condivisione delle “parti interessate”. E’ un punto nodale della VAS, non un elemento accessorio, che serve a potenziare le forme di partecipazione nella definizione delle policy pubbliche.

L’Unione Europea, attraverso la Direttiva 42/2001, sostiene che cittadini più informati ed attivamente impegnati nel processo decisionale in campo ambientale «…costituiscono una forza nuova e potente, che permette di ottenere risultati ambientali».

I cittadini esigono di avere più voce in capitolo nelle decisioni operate a livello municipale, regionale, nazionale ed internazionale che hanno ripercussioni sulla salute e sulla qualità dell'ambiente. Per poterlo fare tuttavia hanno bisogno di informazioni di qualità, fruibili e comprensibili, e devono avere “canali aperti” di comunicazione con i responsabili delle decisioni per poter esprimere le proprie opinioni.

L’articolo 6 della Direttiva stabilisce l’attività di consultazione in virtù della quale «il piano o il programma e il rapporto ambientale… devono essere messe a disposizione dell’autorità e del pubblico».

L’attività di consultazione deve essere realizzata in modo tempestivo dando alle autorità e alla popolazione una «effettiva opportunità di esprimere in termini congrui  il proprio parere sul piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione…».

Inoltre l’attività di consultazione deve essere realizzata «prima dell’adozione o dell’avvio della procedura legislativa riguardante il piano o il programma in questione».

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Data: 19 03 2024 - ora: 04:17